Per ogni Patronato la previdenza è sempre stata il principale campo d’azione.
Negli oltre 60 anni di storia, Epaca è divenuto una guida nella vita lavorativa di ogni individuo, dal suo ingresso nel mondo del lavoro fino all’ottenimento della pensione e oltre.
Epaca ha saputo adeguarsi a tutte le trasformazioni normative e ai cambiamenti sociali e culturali legati al mondo del lavoro, ampliando così anche le sue capacità di intervento.
Si è infatti partiti da un aiuto tradizionale che consisteva nel compilare e presentare le domande di pensione per giungere infine ad una consulenza previdenziale a 360°.
È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.
La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
DECORRENZA E DURATA
La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:
Con riferimento ai predetti lavoratori ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.
I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:
Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.
Il diritto alla decorrenza della pensione Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti punti 1 e 2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.
REQUISITI
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.
Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
Dipendente.
Si definisce lavoratore dipendente (o anche lavoratore subordinato) colui che, in virtù di un contratto ed in cambio di una retribuzione (cioè lo stipendio), si impegna a fornire il proprio lavoro intellettuale o manuale per un “datore di lavoro”, il quale, a sua volta, deve offrire al lavoratore le condizioni ottimali per svolgere una prestazione lavorativa adeguata. Come già detto il lavoratore dipendente per il suo servizio percepisce una retribuzione, ed insieme ad essa il datore di lavoro deve fornire mensilmente la busta paga. Questa è l’espressione del rapporto del lavoratore dipendente con il datore di lavoro (stipendio), con lo Stato (imposte) e con gli enti previdenziali (contributi). Imposte e contributi sono trattenuti direttamente dal datore di lavoro in busta paga. E’ importante rilevare che la contribuzione previdenziale è obbligatoria per legge.
Coltivatori Diretti
Secondo l’art. 2135 del Codice Civile (dall’art.1 del D.Lgs 228/ 2001) è IMPRENDITORE AGRICOLO chi “esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.
Più precisamente si definiscono coltivatori diretti quei piccoli imprenditori che si dedicano direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse. Il coltivatore diretto deve contribuire, con il proprio lavoro e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con un numero di giornate annue non inferiore a 104 (altrimenti non potrà usufruire della qualifica e del relativo regime previdenziale INPS). L’attività deve essere svolta in modo abituale e prevalente, ovvero dovrà occupare il lavoratore la maggior parte di tempo, dovrà costituire la fonte di reddito principale e dovrà far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda.
Ogni lavoratore agricolo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune dove è situata la gran parte dei terreni da lui lavorati. Se i terreni occupano più comuni in province diverse, la competenza è attribuita all’INPS di riferimento per il Comune, dove si trovi la più maggiore estensione dei terreni lavorati.
Per calcolare i contributi si fa riferimento alla L. 233/90 per cui la contribuzione è legata al reddito agrario prodotto dai terreni condotti. L’importo si ricava dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato in base a tabelle pubblicate con decreto ministeriale.
Sono individuate 4 fasce di reddito agrario, il posizionamento all’interno delle quali, al momento dell’iscrizione, dà la misura dei contributi previdenziali.
FASCE DI REDDITO AGRARIO | DLGS 146/97 | Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale |
1 | Da € 0 a € 232,40 | 156 |
2 | Da €232,41 a € 1.032,91 | 208 |
3 | Da € 1.032,92 a € 2.324,05 | 260 |
4 | Oltre € 2.2324,06 | 312 |
I coltivatori diretti possono anche optare per il versamento di contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quella di appartenenza.
Sono previste delle riduzioni per i soggetti che hanno meno di 21 anni e più di 65 anni per quelli la cui azienda è ubicata in zone montane o svantaggiate.
Imprenditore Agricolo Professionale
Il D.lgs 99/2004 ha istituito la qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99).
Artigiano
Secondo la Legge 443/1985, art.2 e 3 è definito artigiano colui che: “… esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo”; “nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali previsti da leggi statali”; “svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa”. Questi sono altri requisiti che meglio definiscono la figura dell’artigiano:
Dopo 30 giorni dall’inizio dell’attività, il lavoratore dovrà presentare domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, successivamente all’iscrizione, per effetto della legge vigente, si conferisce all’impresala qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.
Il titolare di un’impresa artigiana ha l’obbligo di versare per sé e per i propri dipendenti i contributi. L’importo dei contributi viene calcolato sulla base della totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef nell’anno preso in considerazione.
Commerciante
Si definisce imprenditore commerciale colui che è titolare di un’impresa che svolge la sua attività nel settore del commercio, terziario e turismo, prevalentemente con il proprio lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti. E’ necessario inoltre avere legittimazione all’esercizio dell’attività commerciale, mediante licenze o autorizzazioni previste per legge o regolamento.
Dal 1 aprile 2010 è previsto un sistema di iscrizione obbligatoria chiamato ‘Comunicazione unica per la nascita dell’Impresa’ (ComUnica). Quest’ultima è da presentare per via telematica o tramite supporto telematico alla Camera di Commercio. Permette così di assolvere a tutte quelle pratiche amministrative atte all’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto ai fini previdenziali ed assistenziali. Tale iscrizione, però, può considerarsi effettiva solo dopo il vaglio dell’INPS, che dà il nulla osta all’iscrizione mediante un provvedimento emesso dall’Istituto.
Il titolare di un’impresa commerciale ha l’obbligo di versare per sé e per i suoi dipendenti i contributi. L’importo dei contributi viene calcolato sulla base della totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef nell’anno preso in considerazione.
Gestione Separata
Con l’espressione ‘Gestione separata’ si definisce quel fondo pensionistico nato in seguito alla Riforma Dini (Legge 335/95) in materia di pensioni. Scopo della riforma era soprattutto quello di offrire tutela previdenziale anche a quelle categorie di lavoratori, cosiddetti parasubordinati, che fino ad allora ne erano state escluse. L’iscrizione alla Gestione Separata è infatti riservata a:
Casse Professionali
Le Casse di previdenza “professionali” sono gli enti previdenziali cui debbono far riferimento i liberi professionisti. Questi ultimi infatti non ricevono la pensione dall’INPS, ma da specifiche casse di previdenza. Le regole di base sono comunque le stesse .
Queste casse settoriali hanno come principale attività quella di riscuotere e gestire i contributi previdenziali ed assistenziali dei propri iscritti, per poi corrispondere loro le pensioni. Svolgono anche attività assistenziale, pagando ai propri iscritti gli assegni familiari, quelli di disoccupazione, quelli di maternità, ecc., cioè tutte quelle prestazioni aggiuntive atte a sostenere il reddito dei professionisti.
L’iscrizione alla cassa di riferimento è obbligatoria, così come obbligatorio è il versamento regolare dei contributi previdenziali richiesti.
Il professionista che svolge un’attività per cui non è prevista una cassa autonoma dovrà iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS.
I contributi da versare sono calcolati in percentuale rispetto al proprio reddito e questo viene definito ‘contributo soggettivo’. A questo va aggiunto un ‘contributo integrativo’, una quota di importo minore, inserita in ogni fattura, che viene versata dal cliente del professionista. E’ previsto anche un contributo di maternità’.
Per l’età pensionabile ogni cassa ha le proprie regole.
Le principali casse professionali:
Totalizzazione dei periodi assicurativi : la totalizzazione è un meccanismo che permette ai lavoratori che hanno versato i contributi presso diverse gestioni pensionistiche, senza però aver maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse, di sommare i vari periodi assicurativi, per conseguire così la pensione.
I vari periodi contributivi, che non devono essere coincidenti, possono essere addizionati, dal momento che, ognuno, preso singolarmente, non darebbe diritto alla pensione. Fino al 31 dicembre 2011, era possibile prendere in considerazione solo periodi di lavoro superiore ai 3 anni, ma tale vincolo è stato abolito con la riforma delle pensioni Monti-Fornero (la circolare INPS n. 35/2012 specifica che la riforma Monti-Fornero è intervenuta solo sul fronte contributivo, mentre per quanto riguarda i requisiti anagrafici restano confermati quelli antecedenti alla suddetta riforma).
La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti. E’ completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione, spesso onerosa. La totalizzazione gestisce i contributi in maniera differente dalla ricongiunzione. Con quest’ultima infatti i contributi del lavoratore, maturati in diversi settori di lavoro, sono accreditati presso un unico fondo, secondo le regole di quest’ultimo, per ottenere una sola pensione, mentre nella totalizzazione i contributi del lavoratore rimangono accreditati nelle originarie gestioni e l’assegno pensionistico è ottenuto dalla somma delle singole quote di pensione, calcolate ognuna con le regole del rispettivo fondo previdenziale di riferimento.
La totalizzazione è particolarmente utile per i lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto, co.co.co) iscritti alla ‘gestione separata’, i cui contributi non potrebbero essere ricongiunti ad altra cassa o fondo previdenziale.
L’INPS specifica che possono beneficiare della totalizzazione i lavoratori iscritti:
I dipendenti pubblici, per ottenere la pensione, possono anche conteggiare i periodi assicurativi presenti presso gli Istituti previdenziali degli stati dell’Unione europea (o paesi convenzionati). Si parla in questo caso di totalizzazione CE.
La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti a patto che l’assicurato sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. La totalizzazione non può essere richiesta se il lavoratore è già in possesso di una pensione diretta liquidata da una delle gestioni in cui ha versato i contributi o se il lavoratore ha chiesto ed accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.
Attraverso la totalizzazione è possibile ottenere.
La totalizzazione interessa tutte le gestioni in cui il lavoratore è stato iscritto e considera interamente tutti i contributi che sono stati versati, per cui non è possibile ottenere una totalizzazione parziale.
La domanda di totalizzazione deve essere presentata dal lavoratore (o dal suo superstite) presso l’Ente che gestiva l’ultima contribuzione a suo favore. Si può verificare anche la condizione di contemporanea iscrizione a più gestioni, in questo caso il lavoratore ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. L’Ente prescelto è definito Ente istruttore e può dare inizio al procedimento mettendosi in contatto con gli altri enti coinvolti. Sarà però l’INPS che effettuerà il pagamento finale, anche nel caso in cui non vi siano quote a suo carico. L’importo della pensione viene determinato in base alla somma delle ‘quote’ di pensione di competenza di ogni singola gestione (ognuna determinata secondo le modalità di calcolo relative ad ogni fondo previdenziale), facendo riferimento all’anzianità contributiva maturata dall’iscritto di ognuna di esse.
Ultima precisazione: la pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.
Cumulo e Computo dei contributi
Il cumulo dei contributi per i lavoratori autonomi: chi può far valere contributi dal lavoratore dipendente versati nelle casse dell’INPS e contributi versati in una delle cosiddette ‘Gestioni speciali dei lavoratori autonomi’ ha la possibilità del tutto gratuita, di ‘riunire’ tutti i propri ‘spezzoni’ contributivi, secondo l’art. 16 della legge 233/1990. Secondo quest’ultima norma, infatti i lavoratori iscritti in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) possono cumulare tutti quei contributi versati nelle suddette gestioni o all’AGO per ottenere la pensione di invalidità, di vecchiaia e quella ai superstiti. Il requisito contributivo si raggiunge sommando i diversi periodi contributivi non coincidenti. L’importo della pensione sarà composto di tante quote quante sono le gestioni.
Cumulo introdotto dalla legge di stabilità 2013: (legge 228/2012): questa legge per rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo la riforma Monti-Fornero ha previsti (in alternativa alla totalizzazione e alla ricongiunzione onerosa) una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi, accreditati questi ultimi in diverse gestioni previdenziali, al fine di conseguire un’unica pensione. L’istituto del cumulo è rivolto a quei lavoratori che sono stati iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:
Non rientrano nel cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per i liberi professionisti e il Fondo Clero.
Modifiche sul regime di Cumulo introdotte dalla legge di stabilità 2017 (legge 232/2016):
Dal 1 Gennaio 2017, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata anche:
La facoltà di cumulare riguarda tutti i periodi assicurativi non coincidenti.
Il cumulo può dar diritto al conseguimento della pensione anticipata, di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti.
Per determinare l’importo della pensione le diverse gestioni, ciascuna autonomamente, determinano il trattamento ‘pro-quota’, in base ai periodi in essa maturati, in base alle regole previste per ogni singola gestione. La pensione però sarà unica, cioè pagata in un’unica soluzione, si avrà cioè il risultato della somma di tanti spezzoni di pensione, ed il pagamento effettivo spetterà solo all’INPS.
La domanda di cumulo va fatta dal lavoratore (o dal suo superstite) all’ultima gestione in cui è stato o è ancora iscritto.
Questo è uno dei tanti casi ‘complicati’ in cui si rivela fondamentale l’aiuto del Patronato.
Il computo (art. 3 DM N. 282 DEL 2 MAGGIO 1996) è una particolare normativa riservata solo a coloro i quali possono far valere contributi nella Gestione Separata e in altre forme di previdenza obbligatoria. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che possono vantare periodi di contribuzione presso l’INPS come lavoratori dipendenti o autonomi o presso altre forme di previdenza obbligatoria (che non siano Casse Professionali), possono chiedere di COMPUTARE questi periodi contributivi. Per fare ciò però è necessario che abbiano 15 anni di contribuzione di cui 5 anni a partire dal 1 gennaio 1996.
La pensione di vecchiaia viene erogata a lavoratori dipendenti ed autonomi, su presentazione di apposita domanda. Per ottenerla bisogna avere i seguenti requisiti:
NOTA: se interviene un nuovo rapporto di lavoro presso un diverso datore di lavoro, non c’è soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
Queste sono le categorie di lavoratori cui spetta la pensione di anzianità:
Requisito contributivo : a partire dal 1 gennaio 2012, coloro i quali siano in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, solo se in possesso di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, risultante da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico:
Lavoratrici dipendenti settore privato:
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 62 anni |
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 62 anni e 3 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 63 anni e 9 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 65 anni e 3 mesi (dato da adeguare alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi (dato da adeguare alla speranza di vita) |
Lavoratrici autonome e gestione separata:
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 63 anni e 6 mesi |
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 63 anni e 9 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 64 anni e 9 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 65 anni e 9 mesi (dato da adeguare alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 9 mesi (dato da adeguare alla speranza di vita) |
Lavoratori e lavoratrici dipendenti settore pubblico:
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi |
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi |
Lavoratori autonomi e gestione separata:
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi |
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi |
A partire dal 1 gennaio 2012, coloro ai quali decorra il primo accredito contributivo dal 1 gennaio 1996 ed abbiano raggiunto 20 anni di contributi e la giusta età, ottengono il diritto alla pensione di vecchiaia se rispondono a queste condizioni:
1). La pensione di vecchiaia viene accordata secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, se l’importo della pensione è non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale ( importo soglia)
2). Al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione effettiva, senza considerare l’importo della pensione. NOTA: nel periodo di tempo compreso fra il 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico è aumentato di 3 mesi, in virtù delle aumentate aspettative di vita ed in base a quest’ultimo fattore possono verificarsi modifiche ulteriori.
La pensione anticipata : questo tipo di pensione, dopo opportuna domanda, è erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO e alle forme sostitutive, esonerative ed integrative.
Non vi è differenza dunque tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi. La differenza è data dal sesso del lavoratore.
Lavoratore in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anzianità contributiva
Decorrenza | Uomini | Donne |
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese |
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) | 41 anni e 5 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) | 41 anni e 6 mesi (dato adeguato alla speranza di vita) |
Dal 1 gennaio 2016 | 42 anni e 6 mesi (dato da adeguare alla speranza di vita) | 41 anni e 6 mesi (dato da adeguare alla speranza di vita) |
L’età di pensionamento per la pensione anticipata è ‘libera’, ma se il pensionamento avverrà prima del compimento dei 62 anni è prevista una riduzione sulla quota di anzianità relativa contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011, sono previste delle riduzioni sulla quota di pensione. Per i primi due anni mancanti ai 62 si applicherà una riduzione dell’1%, mentre sarà elevata al 2% per i restanti anni mancanti a 60.
Lavoratori con primo accredito contributivo a partire dal 1 gennaio 1996
Anche per questa categoria di lavoratori è prevista la possibilità della pensione anticipata dal gennaio 2012 con le seguenti modalità:
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Condizione necessaria per i lavoratori dipendenti è la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, requisito non richiesto per i lavoratori autonomi.
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata a quei cittadini affetti da una qualche tipologia di infermità. Più nello specifico, è riconosciuto a quei lavoratori che abbiano un’infermità o difetto fisico o mentale che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo (incapacità riconosciuta dall’ufficio medico dell’INPS, alla domanda infatti deve essere allegata la certificazione medica).
L’assegno viene erogato anche a coloro i quali svolgono attività lavorativa retribuita, ma in questo caso sono previste delle riduzioni se i redditi del lavoratore superano determinate soglie.
Le seguenti categorie di lavoratori hanno diritto all’assegno:
– lavoratori dipendenti;
– lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni o mezzadri;
– lavoratori iscritto ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’AGO
– lavorati iscritti alla Gestione Separata
I requisiti contributivi previsti sono: il versamento di contributi per almeno 5 anni dei quali 3 nell’ultimo quinquennio.
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo e quello di presentazione della domanda, nel caso in cui si soddisfino tutti i requisiti sanitari ed amministrativi richiesti.
L’assegno ordinario di invalidità ha durata triennale e alla sua scadenza può essere riconfermato. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi c’è una riconferma automatica, salvo la possibilità di nuove verifiche sanitarie.
Nel momento in cui il fruitore raggiunge l’età pensionabile, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Va segnalato che l’assegno di invalidità non è reversibile.
Per il calcolo dell’importo si utilizzano due sistemi:
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità consiste in un assegno mensile, erogato dall’INPS, a favore di quei lavoratori per cui è “accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Possono richiederla i lavoratori dipendenti, gli autonomi e quelli iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’AGO.
Questi sono i requisiti per richiederla:
L’importo della pensione può variare in base alla personale anzianità contributiva e viene calcolato in tre diverse maniere:
NOTA : l’anzianità contributiva maturata è integrata dal numero di settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione e il raggiungimento di 60 anni di età (pari per uomini e donne a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate in vigore dal 1.1.2012
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica alla sede territoriale dell’INPS di competenza, alla domanda deve essere allegata la certificazione Medica (mod .SS3).
Il Patronato Epaca può fornire anche assistenza medico-legale per la presentazione della suddetta documentazione.
La pensione decorre il 1° giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda. Va ricordato che l’INPS si riserva la facoltà nel tempo di richiedere una revisione.
Qualora il pensionato per inabilità non sia autonomo e si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto fisso di un accompagnatore o abbia bisogno di assistenza continua.
Non potendo compiere gli atti quotidiani della vita, può richiedere un ulteriore aiuto nella forma dell’ assegno mensile di assistenza personale e continuativa .
L’assegno ha però delle limitazioni:
La Pensione ai superstiti: questo tipo di servizio è erogato in favore dei superstiti del pensionato/assicurato.
Si definisce indiretta se il decesso dell’assicurato si verifica prima del pensionamento, è invece definita di reversibilità se i decesso si verifica dopo il pensionamento.
La pensione spetta ai superstiti secondo il seguente ordine:
Se il coniuge superstite è separato “con addebito” (cioè per colpa), la pensione gli verrà riconosciuta solo se gli sia stato riconosciuto dal Tribunale l’assegno alimentare.
In presenza di più coniugi aventi diritto ( ad esempio coniuge divorziato + coniuge attuale) spetterà al Tribunale stabilire le spettanti quote.
In caso il coniuge superstite contragga nuove nozze, viene revocata la pensione, gli spetterà così solo l’una tantum corrispondente a due annualità ( compresa la tredicesima) della sua quota pensione, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità, che cessa di essere corrisposta. La ‘doppia annualità’ spetta al coniuge anche in presenza di figli, ma questi ultimi avranno diritto ad un aumento della loro quota.
-minori di 18 anni;
-studenti di scuola media o professionale di età compresa fra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non prestino lavoro retribuito;
-studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa retribuita;
NOTA: i figli studenti non perdono la qualifica di studente se svolgono un lavoro saltuario o precario con un piccolo reddito.
-inabili di qualunque età a carico del genitore ( anche quelli che svolgono attività retributiva presso laboratori protetti, quali cooperative sociali con funzione occupazionale/terapeutica).
NOTA: questo tipo di pensione è assegnata anche ai figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla morte del padre.
-età di almeno 65 anni;
-non siano titolari di alcun tipo di pensione;
-siano a carico del deceduto.
-siano inabili al lavoro;
-non siano titolari di alcun tipo di pensione;
-siano a carico del defunto.
La pensione ai superstiti è costituita da una quota percentuale calcolata sulla base della pensione dovuta al lavoratore o della pensione già corrisposta al pensionato, applicando le percentuali previste dalla legge 335/95.
Superstite- | Quota percentuale– |
Coniuge | 60% |
Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano) | 80% |
Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani) | 100% |
Orfano solo | 70% |
Due orfani (40% +40%) | 80% |
Tre o più orfani | 100% |
Genitori | 15% ciascuno |
Fratelli e sorelle (fino a sei) | 15% ciascuno |
Fratelli e sorelle (da sette in poi) | 100% |
I nipoti hanno le stesse aliquote dei figli. L’importo complessivo della pensione non può superare il 100%.
L’erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, o anche al venire meno delle condizioni necessarie (matrimonio del coniuge superstite, dei fratelli o delle sorelle, maggiore età dei figli o cessazione dello stato di inabilità.
NOTA: vanno segnalate delle limitazioni per differenza di età. Per le pensioni che decorrono dal 1 gennaio 2012, la legge 111/2011 ha decretato che l’aliquota percentuale della pensione ai superstiti viene ridotta nel caso in cui il lavoratore/pensionato deceduto si sia sposato dopo i 70 anni di età, la differenza tra i coniugi sia di più di 20 anni o il matrimonio sia stato contratto da meno di 10 anni. La decurtazione non si applica nel casi in cui siano presenti figli di minore età, studenti o inabili.
Pensione di Vecchiaia
I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o iscritti ai Fondi pensioni Integrativi e sostitutivi dell’AGO) che erano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia se hanno raggiunto 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini e se hanno 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).
Per quei lavoratori (lavoratori dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o iscritti ai Fondi pensioni Integrativi e sostitutivi dell’AGO o iscritti alla Gestione separata) che risultano assicurati successivamente al 31 dicembre 1995, si può considerare l’ipotesi della pensione di vecchiaia se rispondono a questi requisiti:
L’importo della pensione deve essere pari ad almeno 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la domanda viene fatta prima del compimento dei 65 anni.
Il lavoratore ottiene la liquidazione di pensione nel rispetto delle cosiddette ‘finestre d’accesso’. La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo
allo scadere dei mesi di differimento previsti (Lavoratori dipendenti:12 mesi successivi alla maturazione dei mesi di differimento previsti; Lavoratori autonomi e parasubordinati: 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti).
Anche qui è condizione necessaria la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data dell’ottenimento della pensione. Se interviene una rioccupazione presso diverso datore di lavoro non si verifica una soluzione di continuità con la precedente occupazione.
NOTA: per il lavoratore autonomo non è richiesta la cessazione dell’attività.
Pensione di anzianità : per accedere alla pensione di anzianità si deve raggiungere, entro il 31 Dicembre 2011, un punteggio-quota, dato dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta ed almeno 35 anni di contributi.
Il punteggio quota è:
-QUOTA 96 ( 60 anni di età + 36 anni di contributi o 61 anni di età + 35 anni di contributi) : per i lavoratori dipendenti e quelli iscritti ai fondi pensione sostitutivi o integrativi.
-QUOTA 97 ( 61 anni di età + 36 anni di contributi o 62 anni di età + 35 anni di contributi): per i lavoratori autonomi.
NOTA: nei contributi non va conteggiata la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. Si può andare in pensione, indipendentemente dall’età, se l’anzianità contributiva è di almeno 40 anni, in questo caso è utilizzabile anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.
I lavoratori che alla data del 1 gennaio 2011 conseguono i requisiti anagrafici previsti possono andare in pensione con un “differimento” quantificato in:
-12 mesi per quei lavoratori la cui pensione è liquidata dal Fondo Lavoratori Dipendenti o dai fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’AGO.
-18 mesi per quei lavoratori la cui pensione è liquidata da una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, commercianti ed artigiani).
La decorrenza della pensione e prevista il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dei mesi di differimento.
La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata esclusivamente dall’INPS. E’ attribuita, dopo specifica domanda, a quel lavoratore che può far valere una contribuzione versata all’INPS non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione con i requisiti contributivi normalmente richiesti. In presenza di tutti i requisiti l’INPS erogherà una pensione che va ad aggiungersi (da cui ‘supplementare’) a quella già percepita.
Possono fare domanda quei lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’AGO, già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO.
Possono richiederla anche:
All’interno dell’AGO sono però esclusi da tale diritto:
Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’ INPS la legge riconosce loro la facoltà di richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungano i requisiti per il diritto ad una autonoma pensione nella gestione stessa, se i titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti).
Per ottenere questa prestazione si devono avere questi requisiti:
NOTA: per la pensione supplementare di invalidità è necessaria la stessa documentazione sanitaria prevista per ottenere l’assegno ordinario di invalidità.
In alcuni casi anche per la pensione supplementare si può considerare il calcolo di una quota ai superstiti.
Anche dopo il pensionamento è importante verificare la propria situazione reddituale e contributiva per poter ottenere dall’INPS il ricalcolo della pensione, o anche, per chi ha continuato a lavorare dopo aver ottenuto la pensione. Questa domanda può essere presentata anche dai superstiti del pensionato. Il supplemento è un incremento di pensione . Spetta a tutti quei pensionati che continuano a versare all’INPS, nelle relative gestioni, i contributi per periodi di lavoro successivi alla data di decorrenza della pensione. Coloro che appartengono alla Gestione Separata possono chiedere il supplemento solo per i contributi versati nella medesima gestione. Anche dopo aver richiesto il primo supplemento, se il pensionato ha continuato a lavorare per ulteriori periodi e , quindi, a versare la contribuzione dovuta, ha diritto ad altri supplementi. Per ottenere questa prestazione è sempre necessario fare domanda all’INPS: di regola, dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento. Per una sola volta nell’arco della vita, tuttavia, il supplemento può essere richiesto dopo soli due anni, purché risulti già compiuta l’età per la pensione di vecchiaia nelle relative gestioni.
La ricostituzione deriva generalmente dal riconoscimento dopo il pensionamento di contributi (obbligatori, figurativi, da riscatto, ecc.) che si collocano temporalmente in data anteriore rispetto al momento della decorrenza della pensione stessa. Si parla di ricostituzione perché tale modifica implica il ricalcolo integrale della pensione. Il relativo trattamento è ricostituito dall’origine, in quanto nel calcolo occorre tener conto anche della situazione contributiva non considerata al momento della liquidazione ordinaria della pensione. La domanda di ricostituzione può essere presentata in ogni momento anche quando varia il reddito, ma il ritardo della presentazione determina la prescrizione decennale relativa ai ratei arretrati. La ricostituzione può essere richiesta anche quando varia il reddito e quindi il titolare della pensione raggiunge il requisito reddituale per ottenere l’integrazione al trattamento minimo, parziale o totale, gli assegni familiari, maggiorazioni sociali, ecc.
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