Il settore nel quale Epaca è leader è la tutela dei danni alla salute subiti nel corso delle attività lavorative di ogni cittadino.
Fra le attività caratterizzanti c’è quella di far valere i diritti del lavoratore in casi di infortunio sul lavoro o in caso di malattia professionale.
Tutto ciò è fatto anche grazie alla collaborazione esclusiva con legali e medici legali altamente qualificati.
Si definisce ‘infortunio sul lavoro’ quell’evento traumatico, occorso per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che causi morte, inabilità permanente o inabilità assoluta temporanea che comporti l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di 3 giorni. Questa situazione può essere letta come il sintomo più rilevante del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare la salute del lavoratore. Per questo per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge ha previsto (con il D.P.R. n.1124 del 1965, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) una assicurazione obbligatoria che permette di ottenere prestazioni sanitarie specifiche e di conseguire un indennizzo economico proporzionato alla gravità dell’evento traumatico e delle sue conseguenze.
I presupposti per definire un infortunio sul lavoro sono:
Con il concetto di causa violenta su fa riferimento ad un evento con azione intensa e concentrata nel tempo. E’ un’aggressione che opera dall’esterno dell’ambiente di lavoro e può essere causata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microorganismi, parassiti o virus ed infine da condizioni climatiche e microclimatiche. Tutto questo comporta un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore. NOTA: la normativa in questo campo è stata interpretata nel tempo in modo sempre più ampio tanto che si fanno rientrare nell’ambito della ‘causa violenta’ anche tutta quella serie di reazioni psico-fisiche del lavoratore che si verificano in condizioni di particolare stress o fatica, causati dalle concrete condizioni di lavoro.
Altro elemento che connota l’infortunio sul lavoro è l’occasione di lavoro. Con questa espressione si intende che esiste un rapporto causa-effetto tra l’evento lesivo e l’attività di lavoro. Come specificato sul sito INAIL : “… si tratta di un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni ‘sul posto di lavoro’ o ‘durante il lavoro’. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore”. Si deve sempre stabilire un preciso rapporto di causa-effetto tra il lavoro e l’incidente che ha causato l’infortunio, non basta cioè che l’infortunio si sia verificato durante il lavoro, ma anche a causa del lavoro. NOTA: sono esclusi dall’indennizzo tutti quegli incidenti in cui si ravvede del dolo o della simulazione da parte del lavoratore. Sono però tutelabili quegli infortuni che, sebbene causati da imperizia del lavoratore, sono ascrivibili ad azioni mirate a finalità lavorative.
Un’ulteriore tipologia di infortunio è quella detta di infortunio in itinere. Con questa espressione si intende quell’infortunio che si verifica durante il tragitto che il lavoratore deve obbligatoriamente affrontare per giungere sul posto di lavoro. Questo tipo di infortunio è per legge (D.L.38/2000) incluso nella copertura assicurativa garantita dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per poter essere indennizzato l’infortunio deve verificarsi durante il consueto tragitto percorso (andata o ritorno) per giungere al lavoro, sono così escluse da copertura eventi causati da interruzioni o deviazioni non necessarie al percorso. NOTA: alcune interruzioni o deviazioni possono essere considerate necessarie se verificatesi per causa di forza maggiore (guasto meccanico, incidente provocato da terzi), o per esigenze essenziali (cause fisiologiche), o per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (soccorso in un incidente stradale) o infine se la deviazione deriva da una precisa direttiva del datore di lavoro.
L’utilizzo di mezzi privati merita un’ulteriore specificazione. Infatti l’assicurazione copre anche quegli infortuni verificatisi con l’utilizzo di un mezzo privato, se questo è necessario, cioè quando mancano collegamenti pubblici o sono insufficienti e comportano una eccessiva perdita di tempo e disagi al lavoratore nello svolgimento anche delle sue esigenze di vita familiare.
Rimangono ovviamente esclusi da ogni indennizzo quegli infortuni la cui causa è riconducibile all’abuso di alcool, psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni ed anche quelli in cui il lavoratore/conducente non abbia la patente di guida.
La malattia professionale, definita anche tecnopatia, è una patologia che il lavoratore contrae nello svolgere la propria attività lavorativa ed è dovuta ad alcuni fattori presenti nell’ambiente nel quale presta la propria attività professionale. Si differenzia dall’infortunio sul lavoro perché questo accade in maniera rapida ed immediata, mentre la malattia professionale si sviluppa nel tempo a causa dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio. La malattia professionale ha dunque origine da una causa diluita, dovuta all’esposizione nel tempo a dei fattori di rischio presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui il lavoratore presta servizio. Nuova differenza con l’infortunio sul lavoro è quindi che ci deve essere un rapporto diretto (detto rapporto eziologico o nesso causale) tra malattia e lavoro. La malattia può infine essere causata dal lavoro stesso o dall’ambiente un cui si svolge (o da entrambi).
Le malattie professionali si dividono in due categorie: tabellate e non tabellate, in base all’inserimento o meno della patologia in determinate tabelle, stabilite dalla legge e progressivamente aggiornate fino all’intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008.
Le tabelle in questione sono 2 , una per l’industria (85 categorie di malattie) e una per l’agricoltura (24 categorie di malattie).
Se la malattia che il lavoratore ha contratto rientra nel sistema tabellare, non è tenuto a dimostrare l’origine professionale della malattia, ma deve semplicemente far presente di aver svolto un lavoro collegato a quella specifica malattia per ottenere le prestazioni INAIL. La denuncia va però fatta entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, questo periodo è detto “periodo massimo di indennizzabilità”. Anche quest’ultimo è specificamente indicato nelle tabelle.
Il lavoratore può però contrarre anche delle patologie che non si riscontrano nelle tabelle (malattie non tabellate). Sarà suo compito il dover dimostrare che la patologia è scaturita da fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro.
L’indennizzo che l’INAIL prevede per le malattie professionali è di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta viene corrisposta a seguito di un infortunio o di una malattia professionale che abbiano causato un danno che impedisca temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta dunque di una prestazione economica che ha valore di indennizzo per mancata retribuzione. L’INAIL eroga la prestazione solo se l’evento invalidante viene riconosciuto come professionale, nel caso in cui sono provati gli elementi fondamentali dell’infortunio (causa violenta + occasione di lavoro) o della malattia professionale (rapporto eziologico tra lavoro e patologia) e se la lesione subita dal lavoratore ha effettivamente determinato l’impossibilità completa a svolgere il lavoro.
L’articolo 68 del TU 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede che: “…a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedica totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all’infortunato stesso un’indennità giornaliera”. La misura dell’ indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno fino alla completa guarigione.
L’indennità è sostitutiva della retribuzione, è soggetta a tassazione IRPEF. La ritenuta fiscale è effettuata direttamente dall’INAIL, che rilascia anche la relativa certificazione fiscale.
Danno Biologico Indennizzo per la menomazione dell’integrità psicofisica
Quando un individuo subisce una menomazione nel fisico o nella psiche, si verifica il danno biologico, che deve essere risarcito poiché l’integrità fisica è un bene garantito dalla Costituzione. Secondo l’art.13 del Decreto Legislativo 38/2000 il danno biologico è definito: ”come lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”. Le prestazioni per il risarcimento sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Il danno biologico, che è chiamato anche danno alla salute, concerne il danno fisico o psichico, che arrivi a compromettere le normali attività del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile. Spetta ad un medico legale studiare il caso del danneggiato, per poi definire la natura e l’entità delle lesioni riportate, valutare la durata dell’inabilità, indicare la percentuale di invalidità riscontrata, verificare i danni estetici e psicologici, verificare se sussistono ripercussioni nella sfera lavorativa ed in ultimo valutare l’importo delle spese mediche affrontate o da affrontare.
Questo tipo di indennizzo è previsto per i postumi di carattere permanente derivanti da infortuni occorsi dalla data del 25 luglio 2000 e per le malattie professionali la cui comparsa è stata denunciata a partire da tale data. Questo indennizzo non è soggetto a tassazione Irpef. Per averne diritto è necessario aver fatto una causa lavorativa per infortunio o malattia professionale e avere un grado di menomazione dell’integrità psicofisica tra il 6% e il 100%. Qualora il grado di inabilità permanente è inferiore al 16% l’indennizzo è una tantum, per le menomazioni di grado pari o superiore al 16% viene erogata una rendita mensile permanente.
L’indennizzo è calcolato in base alle menomazioni, catalogate in un’apposita tabella, per cui sono previsti questi criteri :
Le prestazioni per gli infortuni in ambito domestico
E’ definito infortunio quell’evento improvviso determinato da causa esterna involontaria, anche se alla stessa contribuiscono come concausa le condizioni psicofisiche del soggetto interessato, che causi danno per la salute dello stesso, definito a sua volta infortunato. E’ più specificamente un infortunio domestico quello in cui gli incidenti domestici vengono definiti come eventi “conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare ove dimora lo stesso nucleo familiare” verificatisi “all’interno di immobile di civile abitazione ove dimora l’assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali”(LEGGE 493/1999).
Anche la casa di villeggiatura è considerata pari all’abitazione, a patto che si trovi in territorio nazionale. Rientrano nella categoria di infortuni domestici anche quelli connessi alla cura degli animali domestici e a quei lavori che rientrano nella categoria generica del ‘fai da te ’ (piccola manutenzione che non richiede una specifica preparazione tecnica).
L’arma di tutela per questi infortuni è l’”Assicurazione contro gli infortuni domestici” (Legge 493/1999). Con questa legge infatti alla casalinga/casalingo è stato finalmente riconosciuto lo status di lavoratrice/lavoratore in ambito domestico, e questo riconoscimento dà automaticamente la possibilità di ricevere un’adeguata tutela della propria salute e della propria integrità personale. E’ divenuta obbligatoria dal 1 marzo 2001, si tratta di una polizza ‘grandi rischi’, che risarcisce gli infortuni di rilevante gravità.
L’Assicurazione è gestita dall’INAIL e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono esclusivamente l’attività casalinga. Perché possa essere attivata la procedura di risarcimento, l’inabilità conseguente al sinistro deve essere pari o superiore al 27% o se l’infortunio ha avuto come conseguenza la morte. In questo ultimo caso saranno i superstiti a presentare all’INAIL la domanda per la liquidazione della rendita.
NOTA: per infortuni precedenti il 1 gennaio 2007 l’inabilità deve essere pari o maggiore al 33%.
NOTA: L’inabilità temporanea non è indennizzabile.
La rendita ha decorrenza a partire dal giorno successivo a quello in cui un certificato medico stabilisca la guarigione clinica. Ha validità per la vita e non può subire revisioni né in caso di miglioramento, né in caso di peggioramento delle condizioni cliniche.
Per ottenere la rendita l’infortunato deve presentare domanda all’INAIL, tramite apposito modulo. Quest’ultimo deve contenere:
Alla domanda va allegata la certificazione medica che deve riportare le seguenti informazioni:
La rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
SILICOSI E ASBESTOSI: si tratta di due malattie professionali gravi ed irreversibili causate da accumuli a livello polmonare di polveri inorganiche, i sintomi di entrambe sono riconducibili ad alterazioni della funzionalità respiratoria. La silicosi è una fibrosi polmonare provocata da inalazione di biossido di silicio allo stato libero; l’asbestosi è invece una fibrosi polmonare provocata dall’inalazione di polvere d’amianto.
Queste patologie devono essere contratte durante lo svolgimento di precise attività lavorative (allegato T.U.) e a differenza delle altre malattie professionali per cui è richiesta la determinazione della causa, queste sono malattie direttamente connesse con attività lavorative specifiche. Sempre a differenza delle altre malattie professionali per queste patologie vengono considerate anche le complicanze derivanti dalle stesse.
Per queste malattie è prevista una rendita di passaggio (da intendere tra un impiego e l’altro), come misura prevenzionale contro l’aggravamento della malattia. E’ una prestazione della durata di un anno, non soggetta a tassazione IRPEF, che ha lo scopo di incentivare l’abbandono dell’attività rischiosa. La rendita può essere riconosciuta per una seconda volta, a sempre valore annuale, va richiesta entro il decimo anno dalla cessazione dell’attività rischiosa e a patto che la nuova occupazione risulti anche essa dannosa.
Per ottenere questa prestazione si devono soddisfare queste richieste:
La rendita decorre a partire dal giorno di effettivo abbandono dell’impiego.
Il lavoratore, entro 180 giorno dalla data dell’effettivo abbandono del lavoro, deve presentare all’INAIL:
In caso di disoccupazione serve il certificato relativo, mentre in caso di nuova occupazione, il datore di lavoro dovrà fornire notizie sulla natura del nuovo impiego e la quantificazione dello stipendio.
Come si calcola la rendita:
NOTA: SOLO PER L’ASBESTOSI: vista la gravità delle conseguenze (azione cancerogena) per la tutela dell’asbestosi sono state introdotte norme relative alla cessazione totale dell’impiego dell’amianto. Per compensare gli effetti negativi causati da questo intervento (perdita di posti di lavoro), è stata concessa ai lavoratori che hanno operato con l’amianto una maggiorazione della contribuzione, in modo tale da ottenere il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione assicurativa per poter conseguire il trattamento pensionistico anticipato
La rendita ai superstiti
In caso di decesso per infortunio sul lavoro o per malattia professionale di un lavoratore, i suoi familiari hanno diritto ad una rendita, non soggetta a tassazione IRPEF. Si applica solo per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore.
Possono usufruirne:
In mancanza di coniugi o figli si considerano:
– i genitori (se a carico del lavoratore deceduto) (fino alla loro morte)
– fratelli e sorelle (se conviventi e a carico del lavoratore deceduto)
Per calcolare la rendita bisogna far riferimento alla data del 1 Gennaio 2014:
Queste sono le percentuali di spettanza:
NOTA: annualmente a decorrere dal 1 luglio la rendita viene rivalutata, facendo riferimento ai prezzi al consumo, ma va precisato che la rendita non può superare la retribuzione presa a base del suo calcolo, in tal caso è previsto un adeguamento proporzionale.
Il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali
Con la Finanziaria del 2007 è stato istituito uno speciale Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La funzione è quella di offrire un adeguato sostegno alle famiglie dei lavoratori (assicurati e non, ai sensi del Testo Unico) vittime di gravi infortuni sul lavoro. Le prestazioni sono erogate dall’INAIL, ma devono sottostare ad un previo trasferimento di risorse finanziarie da parte del Ministero.
La data spartiacque per l’ottenimento del beneficio è quella de 1 gennaio 2007
Gli aventi diritto sono:
Assegno funerario
L’assegno una tantum in caso di morte a causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale , ma anche per infortunio domestico, è erogato per permettere di sostenere le spese relative al decesso. Spetta al coniuge superstite o in sua mancanza ai figli o ai genitori (ascendenti), o ai fratelli e sorelle (collaterali) ed è indipendente dalla rendita ai superstiti. In mancanza di parenti può essere assegnato a chiunque possa dimostrare di aver sostenuto le spese per il funerale del lavoratore.
L’importo della prestazione è rivalutato annualmente a partire dal 1 luglio di ogni anno, per volere di un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con quelli dell’Economia e delle Finanze e della Salute , per il 2014 l’importo stabilito è di €2.132,45. Questo importo non è soggetto a tassazione IRPEF.
L’assegno per assistenza personale continuativa
Al lavoratore vittima di un infortunio o di una malattia professionale, in base alla gravità della menomazione, oltre alla rendita , può essere assegnato anche l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, che è dunque da considerarsi come una integrazione alla rendita.
Fino al 31 dicembre 2006 era necessario avere un’inabilità permanente assoluta del 100% e l’esigenza di assistenza personale e continuativa, ad oggi invece non vi è distinzione in base alle percentuali di inabilità, ma è sufficiente necessitare di assistenza per una delle patologie riportate nella tabella allegata al Testo Unico
Le invalidità che consentono l’ottenimento dell’assegno sono:
Per ottenere l’assegno bisogna far domanda alla sede INAIL di competenza e bisogna poi superare l’accertamento da parte del medico INAIL.
Questa prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF , non è cumulabile con altre rendite ed è sospesa nei periodi di ricovero.
La durata dell’assegno è legata alla durata della necessità di assistenza.
L’assegno ha cadenza mensile ed è soggetto a rivalutazione annuale da parte del Ministero di competenza, alla data del 1 luglio. A partire dal 1 luglio 2014 l’importo dell’assegno è di € 532,21.
Prestazione economica aggiuntiva fondo amianto
La Legge 24 dicembre 2007 ha istituito il “Fono per le vittime dell’amianto” e ha individuato nell’INAIL l’ente atto all’erogazione della prestazione. Scopo del Fondo è quello di dare sostegno ai lavoratori affetti da patologie legate all’asbestosi o ai loro superstiti. Più precisamente hanno diritto alla prestazione i titolari di rendite che hanno contratto patologie legate all’asbestosi per esposizione all’amianto o alla fibra “fiberfrax”. La prestazione aggiuntiva è calcolata in base al rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite. E’ erogata dall’INAIL attraverso due acconti ed un conguaglio. Gli acconti sono finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, mentre il conguaglio con le risorse provenienti dall’addizionale riscossa dalle imprese. La prestazione è erogata d’ufficio e non richiede la presentazione di alcuna istanza. Il diritto al beneficio decorre a partire dal 1 gennaio 2008 e la prestazione si aggiunge a quelle già percepite alla suddetta data. Il calcolo di questo beneficio è effettuato sulla base di una misura percentuale definita da un decreto interministeriale.
Rimborso spese per acquisto farmaci
I lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale possono ottenere un rimborso, da parte dell’INAIL, per le spese effettuate per acquistare farmaci utili al reinserimento socio-lavorativo e al miglioramento dello stato psico-fisico. Il tutto però deve avere un nesso con una patologia causata da un evento lesivo, di cui è stato vittima il lavoratore, per cui è prevista l’assicurazione da parte dell’INAIL.
I farmaci rimborsabili sono quelli di fascia C, cioè quelli il cui costo non è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale, e si tratta di preparati per uso topico o specialità farmaceutiche relative a pratiche specialistiche di chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia o psichiatria.
Il rimborso copre il periodo di inabilità temporanea, ma anche quello legato alla guarigione dai postumi dell’infortunio o malattia.
Clausola fondamentale è che i farmaci siano stati prescritti e comprati a partire dal 13 novembre 2012.
Il diritto al rimborso ha durata decennale ed ha inizio dal giorno della data riportata dallo scontrino che attesta l’acquisto del medicinale.
Per ottenere il rimborso l’assicurato deve presentare domanda, utilizzando uno specifico modulo , a cui vanno allegate le fotocopie delle prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali ,che provano gli acquisti, e indicare anche il proprio codice fiscale.
La richiesta deve essere presentata alla sede INAIL territoriale competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.
Vari sono i canali attraverso cui inoltrare la richiesta:
Varie sono le forme di pagamento del rimborso:
Prestazioni integrative e assistenziali:
Il centro medico dell’INAIL, una volta accertati i requisiti, provvederà ad una visita medica di conferma.
L’assegno viene concesso a seguito di richiesta all’INAIL, che inizia ad erogarlo il mese successivo alla stessa e lo paga sino al compimento dell’età pensionabile, a meno che nel frattempo non siano intervenute variazioni nella condizione di incollocabilità.
L’importo dell’assegno ha rivalutazione annuale, in virtù di un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal 1 luglio 2014 è di € 255,90
Si ricorda che se il datore di lavoro non versa il regolare premio assicurativo, l’INAIL tutelerà comunque i lavoratori infortunati o ammalati, in virtù del ‘principio dell’automaticità delle prestazioni’.
NOTA: ci sono però alcune eccezioni. Taluni lavoratori autonomi (artigiani e coltivatori diretti) devono essere in regola con il versamento del premio assicurativo, così anche le casalinghe che dovessero essersi infortunate in ambito domestico e anche esse prive della giusta copertura assicurativa.
La tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono obiettivi da perseguire in ogni ambiente lavorativo. Per raggiungerli si deve praticare attivamente una cultura della prevenzione e per fare ciò gli strumenti più adatti sono la legge, la formazione e l’informazione .
Per il primo punto va sottolineato che l’Italia grazie al “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro” (Decreto Legislativo 3 agosto 2009,n. 106) ha ormai una precisa normativa di riferimento, moderna, elaborata tenendo conto anche delle direttive comunitarie e cosa fondamentale finalmente il paese si è dotato di una normativa comune ed uniforme su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda formazione ed informazione, lo scopo principale è quello di far nascere nel paese una vera e propria cultura della sicurezza, basata sulla prevenzione e la conoscenza. In questa ottica lavoratori e datori di lavoro sono entrambi soggetti attivi nel collaborare per mantenere sempre efficace il sistema di prevenzione (consapevolezza delle condizioni del posto di lavoro, conoscenza dei dispositivi di sicurezza, partecipazione diretta alla valutazione dei rischi e soprattutto alla loro prevenzione).Le campagne per la sviluppo dell’informazione sono sostenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero dell’Istruzione, al Ministero dell’Università e Ricerca, all’INAIL e ad altre istituzioni pubbliche e private. Fra queste ultime si devono annoverare i Patronati ed infatti da sempre Epaca ha scelto questo come una delle sue finalità, offrendo consulenza, informazione e promozione della sicurezza a tutela della salute del lavoratore e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
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