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Pensione di reversibilità

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Pensione di reversibilità: requisiti, calcolo e modalità di richiesta per il coniuge superstiti

La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai superstiti di un assicurato deceduto, come il coniuge, i figli o i genitori.

Viene riconosciuta quando l’assicurato è deceduto ed era già titolare di trattamento pensionistico, al contrario della pensione indiretta, che invece spetta ai superstiti di una persona assicurata a livello previdenziale e non ancora pensionata. 

La pensione di “reversibilità” è invece la prestazione pensionistica erogata ai familiari nel caso in cui la persona deceduta era già in pensione, trattamento che viene trasformato ed erogato ad altre persone rispetto alla prestazione originaria del soggetto defunto. 

La pensione di reversibilità rappresenta un diritto importantissimo per chi ha perso un familiare, un sostegno concreto che permette di affrontare le difficoltà economiche conseguenti alla mancanza di una persona cara.

Per questo è bene conoscere requisiti, modalità di calcolo e di richiesta di questa prestazione, nonché rivolgersi a enti esperti che possano fornire chiarimenti e assistenza, come il patronato EPACA.

Chi ne ha diritto

  • figli ed equiparati:
    • figli ed equiparati minorenni alla data del decesso del dante causa;
    • figli ed equiparati inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
    • figli ed equiparati maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
    • figli ed equiparati maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

  • In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.

La pensione di reversibilità può spettare a:

  • Coniuge o l’unito civilmente (equiparato al coniuge), che non passi a nuove nozze. Nel caso si verifichi nuovo matrimonio ci sono misure speciali in sostituzione della pensione di reversibilità (c.d. doppia annualità).
  • Figli minorenni ed equiparati alla data del decesso del dante causa
  • Figli maggiorenni ed equiparati, a carico del genitore al momento del decesso, se studenti non lavoratori frequentanti scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, fino a 21 anni di età;
  • Figli maggiorenni ed equiparati, a carico del genitore al momento del decesso, se studenti non lavoratori frequentanti l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e comunque non oltre i 26 anni di età
  • Figli ed equiparati inabili al lavoro indipendentemente dall’età e a carico del genitore al momento del decesso
  • Nipoti minorenni o maggiorenni inabili a carico dei nonni;
  • Genitori, compiuti i 65 anni di età, a carico, in assenza di coniuge e figli aventi diritto;
  • Fratelli o sorelle inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico, in assenza di genitori.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti anche:

  • il coniuge separato;
  • Il coniuge divorziato ha diritto alla prestazione se:
  1. Percepisce l’assegno divorzile
  2. Non si è risposato
  3. La data d’inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data del divorzio

Se il defunto, prima della sua morte e dopo il divorzio ha contratto nuovo matrimonio, le quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

Se il defunto si è risposato dopo il divorzio, il Tribunale stabilisce le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato.

Compatibilità

La pensione di reversibilità è compatibile, e quindi cumulabile con altri trattamenti pensionistici propri del superstite, così come con i redditi del beneficiario.

Sono applicati dei limiti reddituali per determinarne l’importo finale.

La pensione viene erogata per 13 mensilità ed è possibile cumulare la pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel 2023, le riduzioni previste in presenza di altri redditi sono:

LIMITI DI REDDITO 2023
DAARIDUZIONE PERCENTUALE
0 euro22.315,41 euro0%
22.315,4129.753,88 euro25%
29.753,8837.192,35 euro40%
 Oltre 37.192,35 euro-50%

Il patronato EPACA fornisce assistenza, consulenza e si occupa dell’intera pratica per richiedere la pensione di reversibilità. Tutela i diritti dei propri assistiti e verifica che venga riconosciuta la pensione di reversibilità quando dovuta in seguito al decesso del coniuge, genitore o figlio assicurato.

Quanto spetta

La pensione di reversibilità è pari a una certa percentuale dell’importo della pensione già liquidata al defunto.

L’importo della pensione di reversibilità varia in base alle condizioni reddituali e del numero di familiari superstiti del defunto.

  • Coniuge solo: 60%
    • Coniuge ed un figlio: 80%
    • Coniuge e due o più figli: 100%

Qualora abbiano diritto alla reversibilità soltanto i figli, i genitori o i fratelli o sorelle,

le percentuali di reversibilità sono stabilite nelle seguenti proporzioni:

  • figlio unico superstite, minore, studente o inabile: 70%
    • due figli: 80%
    • tre o più figli: 100%
    • genitori: 15% l’uno
    • fratelli o sorelle: 15% l’uno, nel limite del 100% nel caso di sette o più fratelli o sorelle.

Decorrenza

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato.

Come fare richiesta di pensione di reversibilità in Epaca

Per richiedere la pensione di reversibilità tramite il patronato EPACA è necessario recarsi presso la sede EPACA più vicina e presentare la seguente documentazione richiesta.

Una volta raccolta la documentazione necessaria, il patronato EPACA provvederà ad inoltrare telematicamente la domanda di pensione di reversibilità all’INPS, che valuterà il diritto e provvederà, in caso di esito positivo, alla diretta liquidazione del trattamento pensionistico.

Il patronato EPACA assisterà e seguirà l’iter della pratica fino alla liquidazione della pensione, verificando che tutti i passaggi vengano espletati correttamente dall’INPS e gli importi siano stati calcolati in modo congruo, intervenendo eventualmente presso l’Istituto per risolvere problematiche o contestazioni.

La pensione di reversibilità spetterà per tutta la vita, salvo eventuale decadenza del diritto in caso di perdita dei requisiti (matrimonio, redditi elevati, etc.).

Come ottenerla

La pensione di reversibilità è un importante strumento di tutela sociale e previdenziale che garantisce ai superstiti di un pensionato deceduto, come il coniuge, i figli e i genitori, un sostegno economico vitalizio.

Il patronato EPACA offre informazioni, assistenza, consulenza e tutela per richiedere e ottenere la pensione di reversibilità.

Rivolgersi al patronato EPACA per la pensione di reversibilità significa affidarsi a professionisti qualificati, che seguono l’intero iter della pratica e verificano l’esattezza di ogni passaggio, così da garantire un servizio completo, efficace e tutelante per gli assistiti.