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Minori: Indennità frequenza

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Indennità di frequenza per invalidi civili fino a 18 anni d’età.

L’indennità di frequenza è un sostegno economico erogato dall’INPS a favore dei minori di 18 anni che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età a causa di menomazioni o difficoltà psico-fisiche.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi è rivolta, quali sono i requisiti per richiederla e come fare domanda.

Che cos’è

L’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata dall’INPS ai minori di 18 anni affetti da menomazioni o difficoltà psico-fisiche tali da determinare ridotte capacità di normale svolgimento delle attività quotidiane proprie della loro età.

Si tratta di un sostegno al reddito familiare per compensare le maggiori spese necessarie all’assistenza e cura del minore disabile.

L’importo dell’indennità è fissato annualmente dalla legge e per l’anno 2023 l’importo mensile della prestazione è di € 313,91.

L’indennità può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

Viene corrisposta fino al compimento della maggiore età, salvo che il diritto non venga meno prima per altri motivi.

A chi è rivolto/requisiti

L’indennità di frequenza è riconosciuta a coloro che presentano i seguenti requisiti:

  • Età inferiore ai 18 anni
  • Essere riconosciuti “minore con difficoltà persistenti nello svolgere le funzioni proprie dell’età”
  • Essere un minore con perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore a 60 decibel,
  • Non superare il limite di reddito (del minore) stabilito ogni anno dalla legge, per il 2023 pari a 5.391,88 euro,
  • Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

e che ulteriormente hanno:

  • Frequenza continua o periodica di centri riabilitativi terapeutici o di recupero, oppure;
  • Frequenza di scuole pubbliche o private, di centri di formazione professionale,

Compatibilità

L’indennità di frequenza è incompatibile:

  • con qualsiasi forma di ricovero, per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni;
  • con l’indennità di accompagnamento in qualità di invalidi civili o di ciechi assoluti;
  • con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • e con l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

In ogni caso, in base all’art. 3 della Legge n. 289/1990, quindi nel caso in cui si dovesse aver diritto a più prestazioni incompatibili tra loro, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

La prestazione è invece compatibile con la pensione ai minori ciechi parziali.

Iter della domanda

L’INPS, ricevuta la domanda, procede all’istruttoria e accerta la sussistenza di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto. Se la domanda viene accolta, l’indennità viene erogata solamente nei mesi di frequenza effettiva dell’anno scolastico.

In caso di reiezione della domanda, l’INPS comunica al richiedente i motivi del rigetto. È possibile presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione.

In sintesi, l’indennità di frequenza è una misura di sostegno per le famiglie con minori disabili che frequentano la scuola o centri specializzati con fini terapeutici o riabilitativi.

Se in possesso dei requisiti sanitari, reddituali e anagrafici, contattaci e presenteremo domanda per ottenere la prestazione.

Come richiederla

Contatta Epaca per saperne di più e per presentare la tua domanda di indennità di frequenza.