La costituzione della repubblica Italiana dedica alla famiglia (art. 29,30, 31) forme di tutela globale, in particolare per il mantenimento, la cura e l’educazione dei figli e per la cura delle persone portatrici di disabilità.
Le norme che regolano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 Marzo 2001 , il cosiddetto Testo unico maternità/paternità
Lavoratori dipendenti : il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio, durante questo periodo la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione dello stipendio. Questo diritto è esteso anche in caso di adozione o affidamento dei minori. Nel caso di particolari condizioni che non permettano alla madre di beneficiare di tale opportunità, il diritto all’astensione dal lavoro e la relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità). Per i dettagli su modalità e importi vedi sezione precedente del sito.
Lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS : le libere professioniste iscritte alla gestione separata INPS non hanno obbligo all’astensione del lavoro, tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita al diritto all’indennità di maternità. Il diritto all’indennità di maternità /paternità è assegnato a patto che nei 12 mesi precedenti il mese d’inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.
Lavoratrici autonome : la maternità è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i 2 mesi precedenti la presunta data del parto e per i 3 mesi successivi al parto stesso, l’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento di minore e per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia. Ci sono delle restrizioni, infatti, il minore, in caso di adozione o affido nazionale non deve avere superato i 6 anni di età, mentre in caso di adozione o affido internazionale il figlio può avere fino a 18 anni.
L’indennità non comporta obbligo di astensione dall’attività lavorativa autonoma e non può essere estesa ai padri lavoratori autonomi.
Rientrano in questa categoria le artigiane, le commercianti, le coltivatrici dirette, le colone, le mezzadre le imprenditrici agricole professionali ed infine le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. Devono essere in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità.
Lavoratori atipici e discontinui : per questi lavoratori è previsto un assegno di maternità, erogato dall’INPS per ogni figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Possono richiederlo le donne residenti in Italia, siano esse cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno, che abbiano però versato i contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità ( 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita del figlio o l’ingresso del minore in affido o adozione all’interno del nucleo familiare. nel caso la madre sia già assegnataria di indennità di maternità l’assegno spetta per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva, se questa risulta inferiore. Non può però essere associato all’assegno comunale di maternità. E’ concesso un assegno per ciascun figlio nato, affidato o adottato. La domanda va inoltrata all’INPS tassativamente entro 6 mesi dalla nascita, affido, adozione del figlio.
Maternità e Paternità: il Testo Unico maternità/paternità (Decreto Legislativo n°151 del 26 Marzo 2001) contiene tutte le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità.
Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio, è pari a 5 mesi e può essere fruito :
oppure:
L’interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione si considera parto, e dunque la lavoratrice avrà diritto all’intero periodo di congedo per maternità.
Il congedo per maternità può essere richiesto dalle lavoratrici dipendenti (pubblico e privato), dalle lavoratrici parasubordinate, da quelle con contratto di apprendistato e dalle socie lavoratrici di società cooperativa. Vanno considerate anche le disoccupate o sospese purché il congedo sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro (per le disoccupate, le lavoratrici in mobilità o in cassa integrazione sono previste speciali deroghe).
Il congedo di maternità va conteggiato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e si deve considerare ai fini della progressione di carriera. Il trattamento economico dà diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione per tutta la durata del congedo (i contratti collettivi possono prevedere un trattamento più favorevole. Nel settore pubblico invece l’indennità è pari al 100% della retribuzione).
Ai fini pensionistici, il periodo di congedo viene conteggiato per intero, con l’accredito di contributi figurativi.
NOTA: nel congedo di maternità rientrano anche i casi di adozione o affido internazionale e il periodo indennizzato corrisponde ai 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato.
Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano specifiche condizioni riguardanti la madre del bambino e non è necessario che la stessa sia lavoratrice.
Spetta in caso di:
Il congedo di paternità è temporalmente pari al congedo non fruito dalla madre lavoratrice, nel caso di madre non lavoratrice è ridotto al terzo mese dopo il parto.
Congedi papà: anche i papà con figli neonati potranno assentarsi fino a 3 giorni consecutivi, senza alcuna riduzione dello stipendio (100% della retribuzione), secondo una nuova regola introdotta dal Ministro Fornero, seguendo precise direttive europee (Legge 28 giugno 2012, n° 92).
Il congedo è fruibile entro il quinto mese di vita del bambino, ed è costituito da un congedo obbligatorio (1 giorno) e un congedo facoltativo (2giorni).
Possono godere di tale beneficio tutti i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari. Per il triennio 2013-2015 la legge è stata introdotta in via sperimentale. Il diritto a questo tipo di congedo è autonomo rispetto ai congedi di maternità.
Assistenza ai disabili : possono essere concessi permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti ai lavoratori dipendenti con disabilità grave e ai lavoratori dipendenti che prestino assistenza ad un familiare con disabilità grave.
I permessi retribuiti (Legge 104/92) spettano a:
Sono invece esclusi da tale diritto:
Spettano ai lavoratori dipendenti quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in una situazione di disabilità grave, riconosciuta da apposita commissione medica e non ci sia in atto un ricovero a tempo pieno.
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono ottenere alternativamente:
Per i genitori di figli disabili in età inferiore ai 3 anni può essere previsto in aggiunta il prolungamento del congedo parentale. Per i genitori con figli disabili tra i 3 e gli 8 anni l’opzione è fra i tre giorni e il prolungamento del congedo parentale. Infine per i genitori di un figlio disabile superiore agli 8 anni, per il coniuge, per i parenti entro il 2° e 3° grado di una persona gravemente disabile possono usufruire solamente dei 3 giorni di permesso mensile (frazionandoli anche in ore).
Il congedo straordinario (legge 388/2000) spetta secondo il seguente ordine di priorità alle seguenti categorie di lavoratori:
Sono esclusi da tale indennizzo le stesse categorie elencate per i permessi retribuiti.
Spetta ai lavoratori dipendenti quando la persona per cui è richiesto il congedo sia in situazione di disabilità grave riconosciuta da apposita Commissione Medica e non sia ricoverata a tempo pieno.
Si possono richiedere fino a 2 anni massimo di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo si percepisce un’indennità pari a quella dell’ultimo mese lavorativo. I periodi di congedo non vengono calcolati ai fini della maturazione ferie, tredicesima e tfr, mentre sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
La domanda per entrambe le prestazioni va fatta all’INPS per via telematica e può essere seguita dal Patronato.
Congedi parentali e riposi per allattamento
Il congedo parentale è quel diritto che spetta ad entrambi i genitori (padre e madre) di usufruire di un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori. Va chiesto entro gli 8 anni del bambino.
La legge ha previsto questo istituto per consentire la presenza del genitore accanto al bambino tutelando così le necessità affettive ed educative di quest’ultimo.
Il congedo parentale spetta si lavoratori dipendenti, non spetta invece ai lavoratori sospesi, ai disoccupati, ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.
Come già detto la durata non deve superare i 10 mesi, più precisamente:
In presenza di un figlio con disabilità grave il permesso può raggiungere i 3 anni.
Il congedo parentale va considerato ai fini dell’anzianità di servizio , ma non nel computo di ferie e tredicesima, è inoltre coperto da contribuzione figurativa.
Per quanto riguarda l’importo fino al terzo anno di età del bimbo spetta il 30% della retribuzione, dal compimento del terzo anno fino all’ottavo spetta una retribuzione pari al 30% se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Il riposo per allattamento spetta alle lavoratrici/lavoratori dipendenti. Il diritto vale per il primo anno di vita del bambino e corrisponde a :
NOTA: le ore raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo o in caso di adozione/affido di 2 o più bambini.
L’ assegno maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato ed erogata dall’INPS.
Può essere richiesto da:
Per il diritto all’assegno bisogna avere la residenza in Italia, essere la cittadini italiani, oppure essere cittadini UE, o infine avere il permesso di soggiorno se extracomunitari.
Madre e padre devono avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 9 e i 18 mesi antecedenti la data del parto o l’effettivo ingresso del bimbo adottato in famiglia.
La domanda va presentata alla sede INPS di competenza perentoriamente entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dell’ingresso in famiglia del figlio adottivo.
L’assegno maternità dei comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS, ma solo se vengono soddisfatti determinati requisiti reddituali, verificati antecedentemente dal Comune di residenza.
Non può essere cumulato con altre prestazioni assistenziali ed è concesso a cittadine italiane, comunitarie o in possesso di carta di soggiorno se extracomunitarie, purché residenti in Italia. Per la presentazione della domanda ci si deve rivolgere al Comune, anche in questo caso entro 6 mesi dalla nascita del bambino o del suo ingresso in famiglia se adottato o affidato.
Assegno al Nucleo familiare con tre figli minori
Questo assegno fa parte di una serie di agevolazioni che lo Stato prevede per le famiglie numerose. Va richiesto ed è concesso dal Comune di Residenza, ma è pagato dall’INPS. La domanda si deve presentare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno. I requisiti per ottenere tale aiuto sono:
La domanda va presentata al Comune di residenza e deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) che presenti la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare . questa documentazione può essere preparata dal Patronato.
L’importo dell’assegno varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISEE.
Il pagamento avviene con scadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Assegno al nucleo famigliare per lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente.
Questo assegno è nato per supportare le esigenze economiche della famiglia del lavoratore dipendente e del pensionato da lavoro subordinato. Anche per l’ottenimento di questa prestazione è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi determinati limiti, che vengono stabiliti ogni anno.
Fanno parte del nucleo familiare:
Per calcolare il reddito va considerato quello percepito nell’anno solare precedente il primo luglio di ciascun anno. Devono esser tenuti presenti i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente, quello derivante dall’abitazione le pensioni dirette e le pensionai superstiti – anche erogate da Stati esteri-)
Vanno esclusi dal computo:
Il reddito complessivo deve per il 70% derivare da lavoro dipendente.
L’importo è direttamente proporzionale al numero dei componenti della famiglia ed inversamente proporzionale al reddito complessivo degli stessi.
I lavoratori dipendenti per ottenere l’indennità devono fare domanda al proprio datore di lavoro, mentre i pensionati direttamente all’istituto di previdenza competente.
Assegno al nucleo famigliare per lavoratori parasubordinati
L’assegno per nucleo familiare lavoratori parasubordinati è riservato ai lavoratori autonomi inscritti alla Gestione Separata, non pensionati o iscritti ad altra forma obbligatoria.
La prestazione è riservata ai lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari operanti in Italia, il cui nucleo familiare sia formato da:
I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o nei paesi convenzionati.
Per ottenere l’assegno il reddito del nucleo familiare deve risultare inferiore alle fasce stabilite ogni anno per Legge e per il 70% deve essere riferibile al reddito del lavoratore parasubordinato.
La domanda va presentata a partire dal 1 febbraio dell’anno successivo a quello richiesto. Alla domanda va allegato anche il modello ANF/GEST SEP (SR 27). L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
Assegno al nucleo famigliare Lavoratori agricoli
Valgono le stesse regole valide per i lavoratori parasubordinati. I lavoratori agricoli devono però includere alla domanda il modello PREST.AGR.21TP (SR 25)
Assegno al nucleo famigliare Lavoratori domestici
Valgono le stesse regole valide per i lavoratori parasubordinati. I lavoratori dipendenti devono però includere alla domanda il modello ANF.PREST (SR32)
Il Patronato Epaca fornisce una consulenza qualificata per l’accesso a tutte le prestazioni di carattere sociale e socio-assistenziale legate alla situazione economica della famiglia, quali:
Agevolazioni per servizi di pubblica utilità.
La Legge 5 Febbraio 1992, n°104 è la normativa di riferimento per i permessi in favore dei genitori e familiari che assistono i disabili e per i diritti dei lavoratori disabili stessi. Un ulteriore approfondimento del problema è dato dalla Legge 8 Marzo 200, n 53, che ha ulteriormente affrontato e individuato le estensioni delle agevolazioni previste per l’assistenza del disabile di vario titolo.
Per meglio chiarire la materia in questione è fondamentale capire la definizione di persona handicappata e per fare questo si farà riferimento alla Legge 104/92:
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. ( ART.3, COMMI 1-2-3)
L’accertamento relativo alla minorazione fisica, psichica e sensoriale è effettuato secondo specifiche procedure da apposite commissioni mediche. La domanda va inoltrata telematicamente all’INPS. Tutte le procedure di accertamento possono essere coadiuvate dal Patronato.
I principali diritti di un disabile sono:
Queste sono solo alcuni dei numerosi casi in cui l’handicap, di vario genere, viene tutelato. Data l’ampiezza e la delicatezza della materia per ulteriori delucidazioni ci si può rivolgere ad Epaca che per una consulenza completamente gratuita.
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